Corte di cassazione, sentenza 29 aprile 2016 n. 8568 – Inidonea a fare stato come giudicato esterno in un processo la produzione di una sentenza resa in un diverso giudizio priva del relativo certificato di cancelleria.

29 Aprile 2016

Indispensabili ai fini della decisione e quindi ammissibili anche d’ufficio in grado di appello sono unicamente quei mezzi di prova idonei a sovvertire il verdetto di primo grado.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima affermazione di diritto rappresenta un indirizzo interpretativo uniforme nella giurisprudenza della Corte. La seconda costituisce l’ultimo argomentato approdo interpretativo dopo le pronunce delle sezioni unite del 2005 (nn. 8202 e 8203) in materia dei poteri del giudice di appello in ordine all’ammissione di nuove prove. In applicazione di quest’ultima regola, la Corte ha cassato una sentenza di merito che, di fronte alla richiesta di acquisizione di prove formate in un giudizio penale, le aveva genericamente valutate irrilevanti, senza uno specifico esame della loro possibile idoneità a sovvertire la decisione di primo grado. – Sezione: processuale