Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2015 n. 13377
E’inammissibile il ricorso per cassazione che investe solo una delle ragioni autonome della decisione impugnata.
Dopo quasi trenta anni di rapporto di lavoro giornalistico subordinato, le parti lo avevano trasformato in collaborazione libero professionale. Rivendicata giudizialmente dal giornalista la natura subordinata del rapporto anche nel secondo periodo, i giudici di appello gli avevano dato ragione sulla base di due autonome considerazioni: 1) che le modalità del rapporto erano quelle tipiche della subordinazione; 2) che comunque l’editore non aveva provato la effettiva (e non solo apparente) novazione del rapporto. Poiché il ricorso per cassazione dell’editore aveva censurato unicamente la prima autonoma ragione della decisione impugnata, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, ribadendo al riguardo il proprio costante orientamento di principio. – Sezione: processuale