Corte di cassazione, sentenza 31 luglio 2015 n. 16269

31 Luglio 2015

In caso di cessazione di fatto di un rapporto di lavoro, grava sul datore di lavoro l’onere di provare le eventuali dimissioni del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Cassazione ribadisce poi al riguardo che la prova delle eventuali dimissioni deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, sicché è necessario accertare che il lavoratore abbia manifestato in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto. In mancanza di tale rigorosa prova, il rapporto deve ritenersi cessato per effetto di un licenziamento, nullo per difetto di forma scritta. La materia delle dimissioni del lavoratore/lavoratrice è oggi comunque oggetto di una complessa disciplina nella c.d. legge Fornero, diretta ad evitare abusi da parte del datore di lavoro (attraverso l’imposizione di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione) e che dovrà essere ulteriormente perfezionata sulla base della più recente disciplina attuativa del Jobs act. – Sezione: processuale.