Corte di cassazione, sentenza 4 luglio 2016 n. 13598
Il termine d’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, introdotto dalla legge n. 183 del 2010 in caso di mancata impugnazione giudiziale entro 270 giorni, è applicabile anche ai licenziamenti impugnati in via stragiudiziale antecedentemente all’entrata in vigore di tale norma (24 novembre 2010).
Nel caso esaminato, un lavoratore, dopo avere impugnato stragiudizialmente il proprio licenziamento nell’ottobre del 2010, aveva proposto poi l’azione giudiziaria quasi tre anni dopo, quando era già intervenuta, dal 24.11.2010, poi prorogata al 31 dicembre 2011, la norma che ha introdotto ex novo anche un termine di inefficacia dell’impugnazione giudiziaria, in caso di mancata iniziativa giudiziaria entro 270 giorni. Nel confermare la decadenza del lavoratore dall’impugnazione del licenziamento, la Corte esclude che si tratti di un’applicazione retroattiva della nuova norma, in quanto l’ulteriore termine decadenziale di 270 giorni sostituiva il termine di prescrizione di cinque anni, tuttora in corso, nel caso esaminato, al momento della sostituzione, incidendo pertanto su di una situazione sostanziale non esaurita ma ancora in fieri. – Sezione: processuale