Corte di cassazione, sentenza 5 febbraio 2015 n. 2138

5 Febbraio 2015

Ribadita la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dalla natura contrattuale della responsabilità deriva una deroga al principio secondo cui è il danneggiato che deve provare la colpa del danneggiante (regola vigente, sia pure con notevoli temperamenti, nella responsabilità extracontrattuale per fatto illecito). La colpa, viceversa, qui si presume, volta che il lavoratore abbia provato il fatto costituente l’inadempimento (all’obbligo di sicurezza) del datore di lavoro, mentre grava su quest’ultimo l’onere di provare la non imputabilità dell’inadempimento. Nel caso esaminato, si trattava dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro per il recupero di quanto erogato al lavoratore a seguito di un infortunio; il che ha dato modo alla Corte di ribadire anche a) la regola della rilevabilità solo ad istanza di parte della decadenza dell’azione di regresso dell’INAIL; b) il principio per cui l’accertamento responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio (cui è subordinata la possibilità del regresso da parte dell’INAIL) può costituire oggetto anche del giudizio civile promosso con l’azione di regresso, indipendentemente dal processo penale, salvo le regole sulla pregiudizialità penale.
Sezione: processuale