Corte di cassazione, sentenza 5 marzo 2015 n. 4460
Ribadita in maniera netta la regola che in caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva, il datore di lavoro deve provare in giudizio sia l’esistenza di tali ragioni che l’impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altri compiti compatibili con la sua qualifica.
Presa di posizione netta della Corte sull’onere della prova in materia di “repechage” del lavoratore licenziando per ragioni produttive, che in passato ha visto confrontarsi in cassazione diverse “sfumature” nel declinare la regola: da alcune sentenze secondo le quali il lavoratore “deve” comunque collaborare, indicando in giudizio quali posizioni di lavoro esistano in azienda libere e compatibili con la sua qualifica (che cozza con la logica, quasi mai il lavoratore essendo in grado di conoscere la completa struttura aziendale e i programmi imprenditoriali di modificazione della stessa nel breve-medio periodo) ad altre che sostengono che il “repechage” può avvenire anche in una qualifica inferiore.
Sezione: processuale.