Corte di cassazione, sentenza 5 novembre 2015 n. 22627
I termini di decadenza e d’inefficacia per l’impugnazione del licenziamento stabiliti dal secondo comma dell’art. 32 L. n. 183 del 2010 si applicano anche ai dirigenti.
In giudizio, la dirigente licenziata aveva sostenuto che così come non è applicabile ai dirigenti la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla legge n. 604 del 1966, ad essi deve ritenersi altresì estranea la norma della legge n. 183 del 2010 che modifica i termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento originariamente stabiliti dalla predetta legge n. 604. Viceversa, la Corte interpreta la legge più recente come applicabile, con riguardo ai termini per l’impugnazione, ad ogni tipo di invalidità del licenziamento, indipendentemente dal destinatario dello stesso. – Sezione: rapporto di lavoro