Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11628

7 Giugno 2016

1) Nel pubblico impiego, la sospensione del procedimento disciplinare (nella specie per pendenza di un processo penale) non deve necessariamente essere comunicata al dipendente. 2) Inammissibili in Cassazione questioni giuridiche non risultanti dalla sentenza impugnata se il ricorrente non deduce di averle proposte nei gradi precedenti, indicando ove ne risulti in atti la dimostrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dipendente pubblico contrattualizzato aveva impugnato il proprio licenziamento disciplinare, sostenendone la tardività col dedurre che i termini del relativo procedimento non potevano essere ritenuti sospesi per effetto della sospensione di quest’ultimo disposta dalla datrice di lavoro, ma non comunicatagli. La risposta della Corte è stata che la legge sull’impiego pubblico non prevede la comunicazione della sospensione.
La seconda regola, costantemente ormai applicata dalla Corte, costituisce espressione dei principi di specificità del ricorso per cassazione e di autosufficienza di quest’ultimo rispetto agli altri atti del giudizio. – Sezione: processuale