Corte di cassazione, sentenza 8 febbraio 2019 n. 3822
Se cessano di fatto le prestazioni lavorative è il lavoratore che deve provare il licenziamento orale.
La sentenza tenta di risolvere un conflitto interno alla sezione lavoro, facendo un passo indietro rispetto all’orientamento che sembrava prevalere, il quale, ispirato dalla considerazione delle difficoltà per il lavoratore di provare il licenziamento nonché del non frequente verificarsi dell’abbandono da parte sua di un lavoro che dà sostegno a lui e alla sua famiglia, poneva in casi siffatti sul datore di lavoro l’onere di provare il licenziamento. Richiamando un orientamento più datato, ma riaffermato da una recente decisione, la Corte pone invece sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento, sia pure da valutare in base a un’indagine particolarmente accurata, data l’importanza degli interessi in gioco.
Sezione: processuale