Corte di cassazione, sentenza 8 gennaio 2021 n. 149
Dimissioni orali e onere della prova.
In giudizio, un lavoratore aveva impugnato un preteso licenziamento orale, deducendo che, in materia, l’onere di provare che la cessazione del rapporto era invece avvenuta per dimissioni orali grava sul datore di lavoro. Dando continuità all’orientamento recentemente consolidatosi a partire dalla sentenza n. 3822/2019, la Corte ribadisce che, al riguardo, è a carico del lavoratore non solo il fatto che il rapporto sia cessato, ma anche che ciò è avvenuto per iniziativa del datore di lavoro. La gravosità di tale onere può ritenersi che sia stata attenuata e poi esclusa a seguito della procedimentazione delle dimissioni orali inizialmente prevista dall’art. 4, commi 17 e seguenti della legge n. 92/2012 e oggi dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.
Sezione: processuale