Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2016 n. 11868 – La Cassazione può ritenere fondata o infondata una domanda giudiziaria anche sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata e discussa dalle parti.

9 Giugno 2016

E’ applicabile al giudizio d’impugnazione dei licenziamenti di pubblici dipendenti, successivi alla “legge Fornero” e anteriori al D. Lgs. n. 23 del 2015, lo speciale procedimento ivi previsto (c.d. rito Fornero).
La prova per presunzioni semplici può, anche da sola, fondare il pieno convincimento del giudice.
Nella prova per presunzioni è sufficiente che il fatto ignoto da provare sia desumibile da un fatto noto come conseguenza probabile.
L’atto pubblico non fa piena prova, fino a querela di falso, in favore del suo autore per i fatti che attesta avvenuti in sua presenza.
Il principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare non osta a che, in sede di riattivazione di un procedimento disciplinare sospeso per la pendenza di un processo penale, il datore di lavoro si avvalga delle risultanze del processo penale per meglio circoscrivere l’addebito disciplinare, nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si segnala nuovamente la recente sentenza n. 11868 per alcuni interessanti principi di diritto processuale che contiene.
La prima massima, che costituisce la premessa dell’affermata inapplicabilità al pubblico impiego della disciplina della legge Fornero in materia di licenziamenti, interviene in un giudizio in cui viceversa i contendenti ne davano come pacifica l’applicabilità e il dipendente chiedeva in base ad essa la tutela reintegratoria, anziché quella indennitaria. Nel caso esaminato, la Corte paradossalmente esclude peraltro alla fine che il ricorrente possa comunque giovarsi della disciplina di cui all’originario testo dell’art. 18 S.L. non avendo contestato, neppure con ricorso incidentale, la sentenza d’appello nel punto in cui aveva accolto la domanda subordinata per pretesa violazione dell’art. 7 S.L. (che prevede una tutela indennitaria), ma impugnato la sentenza solo per il rigetto della domanda principale fondata sull’insussistenza del fatto contestato (che prevede la tutela reintegratoria, la quale peraltro esclude quella meramente indennitaria).
La seconda massima discende dal testo dell’art. 1, comma 47 della legge Fornero che dichiara applicabile il “rito” a tutte le impugnazioni di licenziamento di cui alla legge 300 del 1970, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.
La terza e la quarta massima sono espressione di un orientamento consolidato della suprema Corte.
Con al quinta massima, la Corte contrasta la pretesa di un dipendente, avente la qualità di pubblico ufficiale, di attribuire la qualità di prova legale alle sue attestazioni in un atto ufficiale di essere stato presente in un determinato luogo, cosa che gli era stata viceversa contestata dal suo datore di lavoro in un procedimento disciplinare.
La sesta massima è desunta, per il pubblico impiego, dall’interpretazione di una norma del D. Lgs. n. 165 del 2001, come integrato nel 2009 e comunque dalle finalità stesse della sospensione disciplinare in caso di pendenza di un processo penale.