Corte di cassazione, sez. un. civ., ordinanza 22 dicembre 2021 n. 41169
Giurisdizione della Corte dei conti anche per i fatti antecedenti il 2012, per il recupero di quanto il dipendente pubblico abbia percepito per incarichi esterni non autorizzati.
Un professore universitario a tempo pieno, condannato dalla Corte dei conti a versare allo Stato gli emolumenti percepiti per incarichi extra-lavorativi non preventivamente autorizzati svolti negli anni 2006-2009, aveva investito le sezioni unite della Cassazione della questione di giurisdizione, sostenendo che solo con una modifica del 2012 della legge sull’impiego pubblico questa era stata attribuita alla Corte dei conti nella materia oggetto del giudizio. La Corte di cassazione, dichiara inammissibile il ricorso, ricordando che prima dall’esplicitazione effettuata dal legislatore del 2012, era consolidato l’orientamento, secondo il quale la materia evocava la responsabilità contabile del pubblico dipendente, come tale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti.