Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 13 dicembre 2016 n. 25513

13 Dicembre 2016

Possibile improcedibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto a seguito di ordinanza d’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della Cassazione precisano che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto a seguito di ordinanza d’inammissibilità dell’appello per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento della relativa impugnazione, il ricorrente, per evitare la pronuncia di improcedibilità del ricorso medesimo ex art. 369, 2° comma n. 4 cod. proc. civ., ha l’onere di depositare in cancelleria la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità, con gli estremi della comunicazione o notificazione, al fine di controllare la tempestività del ricorso (ma, in difetto, il giudice può rilevare d’ufficio la tempestività, ove l’ordinanza con i dati di comunicazione o notificazione risulti nel fascicolo dell’appello, di cui il ricorrente ha l’onere di richiedere la trasmissione). Secondo la Corte non è invece necessaria, a pena d’inammissibilità del ricorso ex art. 366, primo comma n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza di inammissibilità. – Sezione processuale