Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 2 febbraio 2016 n. 1914
Impugnabile in cassazione per vizi processuali l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Come è noto, il legislatore del 2012 ha introdotto questa forma di ordinanza (c.d. ordinanza filtro), che impedisce ogni rivisitazione in sede di ricorso per cassazione della fondatezza della pretesa, ma consente tale tipo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Con la presente sentenza, le sezioni unite della Corte risolvono un contrasto emerso in ordine alla impugnabilità dell’ordinanza per i soli vizi di natura processuale, ammettendola, ai sensi dell’art. 111, comma 7° Cost., in caso di violazione delle specifiche regole stabilite dalla legge processuale per tale ordinanza, di appello fondato sullo ius superveniens, di mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione. – Sezione: processuale