Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 29 gennaio 2021 n. 2145
Opposizione a sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza sociale e sospensione dei termini feriali.
Il casus belli e’ rappresentato da un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di lavoro, siccome l’appellante avrebbe erroneamente ritenuto di fruire della sospensione dei termini feriali. La questione dell’applicabilità o non della sospensione alle controversie in parola e’ stata quindi proposta alle sezioni unite della cassazione, in ragione del fatto che sull‘argomento si era in precedenza verificato un contrasto di orientamenti. La Corte, procedendo a un’accurata analisi dell’evoluzione della disciplina processuale in materia, conclude affermando che le controversie di opposizione.a ordinanza ingiunzione contenenti sanzioni amministrative in materia di lavoro e di previdenza sociale, seppure tutte da trattare col rito del lavoro, sono soggette alla sospensione dei termini feriali solo se relative ad omissioni contributive (contributi e premi).
Sezione: processuale.