Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 4 marzo 2019 n. 6268
Il termine breve per l’impugnazione decorre dalla data di perfezionamento della notificazione della sentenza, anche per il notificante.
Sull’argomento si erano formati, in sede di legittimità, due orientamenti inconciliabili: secondo il primo, poiché la parte che notifica la sentenza per ciò stesso la conosce, il termine per impugnare decorre dalla consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario per la notifica alla controparte; secondo l’altro, la decorrenza è quella del momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, in base al principio che gli effetti del procedimento notificatorio vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento (c.d. bilateralità degli effetti della notificazione). Le sezioni unite della Corte, con un’articolata, dotta sentenza, optano per la seconda soluzione, che assicura l’equilibrio e la parità processuale delle parti e garantisce la certezza dei rapporti giuridici. – Sezione: processuale