Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 6 giugno 2017 n. 13980

6 Giugno 2017

Lo Stato estero è immune dalla giurisdizione italiana se è chiesta la reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Superata la fase in cui il diritto internazionale consuetudinario era interpretato nel senso che assicurasse alla Stato estero l’immunità assoluta dalla giurisdizione italiana, permane oggi una interpretazione più ristretta, per cui il difetto di giurisdizione è limitato all’ipotesi in cui questa andrebbe ad incidere sull’esercizio di poteri pubblicistici dello Stato estero e dei suoi organi. In base a tale regola ristretta, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice in ordine alla domanda di reintegrazione ex art. 18 S.L. proposta dalla dipendente di una ambasciata estera, sulla base della considerazione che l’esame della fondatezza di siffatta domanda può comportare indagini e apprezzamenti interferenti con atti costituenti espressione del potere sovrano di autorganizzazione dello Stato estero. La Corte ribadisce viceversa la giurisdizione in ordine alle domande retributive conseguenti all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, possibile quest’ultimo, in quanto si trattava di una dipendente (impiegata di concetto) con mansioni non correlate all’attività pubblicistica dell’Ambasciata.
Sezione: processuale