Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 maggio 2015 n. 10454
Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore delle cause relative a prestazioni assistenziali si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.
Le sezioni unite della Corte di cassazione risolvono un contrasto di giurisprudenza rilevato all’interno della sezione lavoro della Corte tra un orientamento recente e maggioritario secondo il quale, ai fini delle spese di giudizio, il valore della cause relative a prestazioni sia previdenziali che assistenziali (pensioni, assegni, indennità) si determina, come per le cause relative a rendite vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (art. 13, 2° comma c.p.c.) e un altro orientamento più risalente, secondo cui per le cause aventi ad oggetto prestazioni assistenziali vale il criterio stabilito per quelle aventi ad oggetto prestazioni alimentari periodiche e quindi in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (dall’art. 13, primo comma c.p.c.). Le sezioni unite della Corte valorizzano ambedue i criteri, il primo per le cause aventi a oggetto prestazioni previdenziali e il secondo per quelle assistenziali. – Sezione: processuale.