Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 maggio 2015 n. 10454

21 Maggio 2015

Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore delle cause relative a prestazioni assistenziali si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della Corte di cassazione risolvono un contrasto di giurisprudenza rilevato all’interno della sezione lavoro della Corte tra un orientamento recente e maggioritario secondo il quale, ai fini delle spese di giudizio, il valore della cause relative a prestazioni sia previdenziali che assistenziali (pensioni, assegni, indennità) si determina, come per le cause relative a rendite vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (art. 13, 2° comma c.p.c.) e un altro orientamento più risalente, secondo cui per le cause aventi ad oggetto prestazioni assistenziali vale il criterio stabilito per quelle aventi ad oggetto prestazioni alimentari periodiche e quindi in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (dall’art. 13, primo comma c.p.c.). Le sezioni unite della Corte valorizzano ambedue i criteri, il primo per le cause aventi a oggetto prestazioni previdenziali e il secondo per quelle assistenziali. – Sezione: processuale.