Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 settembre 2016 n. 18569
Il termine per impugnare la sentenza non notificata decorre dalla conoscibilità della stessa, realizzata col deposito in cancelleria da parte del giudice e con l’inserimento contestuale nell’elenco cronologico delle sentenze da parte del cancelliere.
Costituisce prassi non infrequente il fatto che il cancelliere apponga alla sentenza che riceve dal giudice due diverse date, a volte anche distanti di mesi, una per il deposito (materiale) e l’altra per la pubblicazione (con l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze). Questa prassi, da un lato, è stata sovente censurata dalla Corte, che nella sentenza in commento sollecita anche interventi disciplinari a carico del cancelliere e dall’altro, ingenerando il dubbio relativamente alla decorrenza del termine “lungo” per l’impugnazione, ha determinato contrasti giurisprudenziali con interventi anche della sezioni unite dalla cassazione. Ora queste ultime, dopo un intervento della Corte costituzionale, tentano di porre un punto fermo nella materia: il termine decorre dal deposito della sentenza da parte del giudice, ricevuto dal cancelliere, che contestualmente (o in casi eccezionali comunque nel più breve tempo possibile) deve inserirla nell’elenco cronologico delle sentenze, dandone atto. Al termine di questo procedimento, la sentenza, munita di una data e di un numero, è conoscibile e pertanto impugnabile. – Sezione: processuale