Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 aprile 2017 n. 8688

4 Aprile 2017

L’attore soccombente nel merito non può impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcuni infermieri dipendenti di un ospedale avevano impugnato la trattenuta, da questo operata sulle loro buste paga, di somme corrispondenti ai compensi da essi percepiti per prestazioni infermieristiche rese presso una clinica privata senza l’autorizzazione dell’ospedale. Avuto torto nel merito in primo grado, avevano appellato la sentenza deducendo il difetto di giurisdizione del giudice, che la Corte d’appello aveva respinto. Proposta la questione davanti alla Cassazione, questa ha respinto il ricorso, affermando il principio di cui alla massima, fondato sul fatto che sulla giurisdizione da loro stessi scelta proponendo l’azione giudiziaria, gli attori erano stati vittoriosi in primo grado, per cui non erano legittimati a proporre appello sul punto.
Sezione: processuale