Corte di cassazione sez.un.civ., sentenza 21 marzo 2017 n. 7155

21 Marzo 2017

Inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza conforme alla giurisprudenza della Corte, non adeguatamente contestata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della Corte modificano il proprio precedente orientamento, il quale, nonostante che il tenore letterale dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. si esprima in termini di “inammissibilità”, avevano qualificato la fattispecie come “manifestamente infondata” nel merito. Le ragioni del primo orientamento, ora superate dalla Corte, consistevano soprattutto nel rilievo che l’inammissibilità riguarderebbe, in genere, difetti formali del ricorso e non il merito dello stesso e che la “manifesta infondatezza” e non l’”inammissibilità” potrebbe essere superata ove, al momento della decisione sia intervenuto un orientamento contrastante con quello precedente uniforme. La Corte precisa che la questione affrontata non ha un valore meramente terminologico, perché solo la manifesta infondatezza – e non l’inammissibilità – consente l’esame del ricorso incidentale tardivo. – Sezione: processuale