Corte di cassazione, SS.UU. civili, sentenza 15 marzo 2016 n. 5073

15 Marzo 2016

Consentito all’abogato spagnolo (o al lawyer inglese, etc.) l’uso della qualifica di avvocato in Itali solo se supera una prova attitudinale oppure dopo tre anni di esercizio della professione in Italia utilizzando la qualifica di origine.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, la persona che consegue l’abilitazione all’esercizio della professione legale in uno dei Paesi UE, può esercitare in Italia, iscrivendosi in un albo speciale, per passare all’albo ordinario solo dopo il superamento di una prova attitudinale, dalla quale può essere però esonerato dopo l’esercizio effettivo della professione in Italia per almeno tre anni. Nel caso deciso, le sezioni unite della Corte precisano che quest’ultimo requisito deve essere realizzato esclusivamente con l’utilizzazione da parte del legale del titolo originario del Paese di provenienza, sicché hanno respinto la domanda di un legale (tra parentesi, un italiano) che aveva conseguito il titolo per l’esercizio della professione legale in Spagna e aveva esercitato la professione forense in Itali per più di tre anni, ma utilizzando la qualifica di avvocato” e non quella originaria di “abogado”. – Sezione: processuale”