Corte di cassazione, S.U., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25044

16 Settembre 2021

Spetta al TAR la giurisdizione in materia di atti regolatori generali dell’inserimento annuale nelle graduatorie di docenti per i vari insegnamenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcuni docenti precari, in possesso di diploma magistrale conseguito nell’anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto al TAR l’annullamento del decreto ministeriale che, nello stabilire le regole per la possibilità d’iscrizione nelle graduatorie a esaurimento valide per l’anno scolastico 2015-2016, li aveva esclusi, in ragione della vetustà del titolo di studio, dalla possibilità d’iscrizione nelle graduatorie per l’insegnamento nella scuola materna e in quella primaria. Essendo stato proposto un regolamento di giurisdizione per accertare la giurisdizione in materia, le sez. un. civ. della Cassazione stabiliscono la giurisdizione del giudice amministrativo, ricordando che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi di uffici e di regole di copertura degli stessi, come nella specie il decreto che fissa le regole generali per l’inserimento nelle graduatorie annuali.