Corte di cassazione S.U., sentenza 27 novembre 2018 n. 30649
Nelle note cause degli ex medici specializzandi la legittimazione passiva è della Presidenza del consiglio dei ministri.
Nel caso in esame, alcuni medici avevano chiesto la condanna del Ministero dell’istruzione a risarcire loro i danni per la mancata erogazione di un’adeguata retribuzione per i periodi di specializzazione svolta variamente negli anni dal 1983 al 1991, a causa della tardiva trasposizione in Italia della relativa direttiva comunitaria. La Corte d’appello, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione del Ministero, avevano condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, assente dal giudizio. Le sezioni unite cassando con rinvio la sentenza di merito, affermano che: 1) la legittimazione passiva compete, in materia, alla P.C.M., quale articolazione dell’apparato statuale legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà; 2) in caso di erronea evocazione in giudizio di un organo statuale di vertice non legittimato, resta applicabile l’art. 4 della legge n. 260 del 1958, per cui, in assenza di una tempestiva eccezione di difetto di legittimazione passiva, il giudizio prosegue nei confronti del Ministero evocato. Ciò, secondo la Corte, è giustificato dal fatto che il rapporto tra P.C.M. e Ministeri non corre tra persone giuridiche pubbliche, ma tra organi dello Stato, dotati di distinta legittimazione. La Corte ribadisce, infine, che gli importi erogabili a questi medici specializzati sono quelli di cui all’art. 11 L. n. 370/1999 (lire 13.000.000 all’anno) e non quelle di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 257/1991 (lire 21.500.000, dovute dall’anno accademico 1991/1992). – Sezione: processuale