Giudice di pace di Parma, 24 febbraio 2016

24 Febbraio 2016

Gratuità del processo del lavoro: vi rientrano anche le competenze spettanti all’Istituto Vendite Giudiziarie per l’azione esecutiva relativa al recupero di crediti di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Importante pronuncia del Giudice di Pace di Parma, che motiva con esaustivo richiamo dei principi e delle regole in materia di gratuità del processo del lavoro, parzialmente messe in discussione da recenti provvedimenti legislativi (non incidenti, però, sull’aspetto qui considerato). La vicenda oggetto della sentenza riguarda l’azione esecutiva promossa da un lavoratore per il recupero di propri crediti, anche con ricorso ad un pignoramento e alla vendita di beni del datore di lavoro, purtroppo infruttuosa. All’esito della procedura l’Istituto di Vendite Giudiziarie chiedeva al lavoratore di pagare le competenze della propria attività, notificandogli un decreto ingiuntivo che dava luogo al giudizio di opposizione definito con la sentenza segnalata. Il giudice di Parma accoglie l’opposizione presentata dal lavoratore, stabilendo che, trattandosi di controversia di lavoro, si deve applicare il principio di esenzione da ogni spesa e diritto (ex art. 10 della L. 533/1973), esenzione che si ricollega in termini ampi alla funzione del servizio giustizia. L’Istituto Vendite Giudiziarie avrebbe dovuto dunque “domandare la prenotazione a carico dell’erario delle spese di competenza”, non già esigerne il pagamento da parte del lavoratore.