Impresa familiare – Acquisto di un immobile da parte di uno dei coniugi – Presunzione che l’acquisto …

8 Aprile 2015

Impresa familiare – Acquisto di un immobile da parte di uno dei coniugi – Presunzione che l’acquisto dell’immobile sia stato effettuato con gli utili tratti dall’attività economica in comune – Non sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 8 aprile 2015 n. 7007
Abstract
In caso d’impresa familiare costituita tra i coniugi, gli acquisti di immobili in nome proprio di uno di essi non si presumono effettuati con gli utili tratti dall’attività economica comune.
Commento
A seguito della cessazione dell’impresa familiare, uno dei coniugi aveva chiesto, ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ., l’attribuzione di una quota di proprietà di alcuni fondi agricoli intestati all’altro coniuge, affermando che erano stati acquistati con utili dell’impresa comune. Oltre a ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la relativa domanda, ancorché diretta ad accertare la proprietà di un immobile, appartiene alla competenza del giudice del lavoro, la Cassazione enuncia il principio di cui sopra, affermando conseguentemente che chi sostiene, contro le apparenze, che l’immobile è stato acquistato con gli utili dell’impresa comune ha l’onere di provarlo in giudizio.
Sezione: processuale