IN EVIDENZA: Corte di cassazione, sentenza 21 marzo 2019 n. 8026
Sul termine di decadenza per il deposito del ricorso d’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione.
Com’è noto, secondo la disciplina attuale, il lavoratore, dopo l’impugnazione stragiudiziale (entro 60 gg.) del licenziamento, ha l’onere, entro i 180 gg. successivi, di depositare il ricorso giudiziario ovvero di chiedere l’attivazione del tentativo di conciliazione. Riassumendo la disciplina che si è andata formando in cassazione in ordine allo sviluppo successivo alla presentazione della richiesta di conciliazione, la sentenza precisa che: 1) nel caso che la controparte accetti di percorrere la procedura conciliativa, ma questa poi non abbia esito positivo, il lavoratore deve comunque rispettare i suddetti 180 giorni per il deposito del ricorso, interrotti però per 20 giorni dalla procedura conciliativa; 2) nel caso invece che l’impresa non aderisca alla richiesta di tentare la conciliazione, rifiutandola immediatamente o non depositando nei venti giorni successivi la propria memoria, il ricorso giudiziario deve essere depositato entro 60 giorni da tale rifiuto o dallo scadere del termine di 20 giorni senza che l’impresa abbia depositato alcuna memoria.
Sezione: processuale