Magistrati onorari: giurisdizione e ordine di esame del ricorso al vaglio delle Sezioni Unite

31 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2026, n. 2072

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcuni magistrati onorari avevano agito contro il Ministero della Giustizia (con chiamata in causa dell’INPS) chiedendo, in base al diritto interno e a quello UE, il riconoscimento dei diritti economici e “lavoristici” connessi all’attività svolta (inclusi profili retributivi, previdenziali e ferie), assumendo di dover essere considerati “lavoratori” in senso eurounitario e lamentando un trattamento deteriore rispetto a figure comparabili. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, richiamando i precedenti di legittimità sulla natura “onoraria” del rapporto e, tra l’altro, l’impossibilità di costituire in via giudiziale una posizione previdenziale in assenza di una specifica base normativa. Il Ministero, vittorioso in appello, proponeva ricorso incidentale (condizionato), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. La Cassazione non decide nel merito le pretese dei ricorrenti, ma rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo opportuno un chiarimento su due profili: (i) in primo luogo, sull’ordine di esame della questione di giurisdizione: se, quando la giurisdizione è contestata con ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa e il ricorso principale presenta un elevato grado di complessità, la Corte debba comunque pronunciarsi prioritariamente sulla giurisdizione, poiché l’orientamento che ne rinvia l’esame al solo caso di accoglimento del ricorso principale può condurre a una decisione di merito poi priva di effetti, se resa da un giudice sfornito del potere di ius dicere; (ii) in secondo luogo, sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, quando – avuto riguardo al petitum sostanziale – si intrecciano domande che possono ricadere nella giurisdizione amministrativa (in particolare se dirette a un’equiparazione con la magistratura togata) e domande che la giurisprudenza della Sezione lavoro ha invece ricondotto al riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione.