Il centralinista telefonico non vedente avviato per l’assunzione obbligatoria, deve provare in giudizio, in caso di contestazione, unicamente l’iscrizione all’albo professionale dei centralinisti privi di vista, mentre è onere dell’impresa provare l’assenza nella propria struttura di un centralino telefonico dotato di uno o più posti di operatore.