Se le prove legittimamente assunte in giudizio non sono pienamente sufficienti ad orientare la decisione, il giudice ha il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove ritenute indispensabili per la dimostrazione o la negazione dei fatti dedotti dalle parti.
Il disconoscimento giudiziale, ai fini probatori, di conformità all’originale di una copia fotostatica di documenti o di una copia di filmati può essere vinto anche con mezzi di prova diversi dal procedimento di verificazione dell’autenticità, comprese le presunzioni.