Non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a termine, ridotti a 10 e 20 giorni dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, per le attività prestate da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che si tratti di personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni temporanee e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli.