Secondo il diritto dell’Unione, costituisce discriminazione indiretta in base alla nazionalità l’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica di uno Stato membro, dell’efficacia erga ommes di un accordo collettivo che individua un unico gestore di una previdenza complementare, senza avere percorso una procedura che, coinvolgendo anche operatori di altri Stati membri, consenta la scelta del migliore offerente per una tale gestione.