Salvo diversa disposizione di legge o contrattuale il buono-pasto aziendale non ha natura retributiva, ma di mera agevolazione di carattere assistenziale.
Il committente che paga il t.f.r. ai dipendenti dell’appaltatore fallito, in quanto solidalmente obbligato con questo, non ha diritto alla surrogazione nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo si garanzia INPS.