La prima, sostanziale modifica riguarda l’art. 1 c. 1 D Lgs. 368/01. Infatti, originariamente la norma prevedeva che il contratto di lavoro a tempo determinato potesse essere instaurato solo in presenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”. Pacificamente, la giurisprudenza pretendeva che la giustificazione fosse specifica e di natura temporanea, e ciò in quanto nel nostro ordinamento giuridico il contratto a termine rappresenta un’eccezione, mentre le norma è costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.