La violazione da parte del dipendente pubblico dell’obbligo di esclusiva può comportare una sanzione disciplinare anche se l’incompatibilità relativa venga rimossa a seguito di diffida della P.A..
Nella valutazione, sul piano disciplinare, della gravità della condotta di violazione dell’obbligo di esclusiva, va tenuto in particolare conto del comportamento del dipendente dopo la diffida e della mancata rimozione della situazione di incompatibilità.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere nel dipendente il legittimo affidamento sulla liceità della sua condotta, ove questa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dal contratto collettivo.