Procedimento ex art. 28 St. Lav.: il termine per l’opposizione decorre solo dalla comunicazione formale del decreto

25 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1619

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un procedimento ex art. 28 St. lav., il Tribunale aveva dichiarato antisindacale la condotta di una società con decreto emesso all’esito della fase sommaria. Il datore di lavoro, rimasto contumace, aveva successivamente proposto opposizione. Tribunale e Corte d’appello avevano ritenuto l’opposizione tardiva, affermando che, pur in assenza della comunicazione del decreto da parte della cancelleria, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 28 St. lav. avesse iniziato a decorrere dalla conoscenza del provvedimento acquisita dal datore di lavoro in un diverso giudizio, nel quale il decreto era stato prodotto. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, afferma che: (i) nel procedimento ex art. 28 St. lav., la decorrenza del termine di quindici giorni per proporre opposizione è ancorata a un atto formale — la comunicazione del decreto da parte della cancelleria o, in via equipollente, la sua notificazione — e non può essere fatta dipendere dalla mera conoscenza di fatto del provvedimento, poiché la comunicazione assolve anche alla funzione di individuare con certezza il dies a quo di un termine perentorio; (ii) diversamente, il decorso del termine verrebbe ancorato a valutazioni empiriche e non oggettivamente documentabili, incompatibili con le gravi conseguenze decadenziali connesse alla sua scadenza; (iii) ne consegue che, in mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, il termine per l’opposizione non può ritenersi decorso, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici di merito.