Socio lavoratore di cooperativa
Esclusione dalla compagine sociale – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Competenza del giudice del lavoro – Sussiste.
Corte di cassazione, ordinanza 21 novembre 2014 n. 24917
Abstract
Spetta al giudice del lavoro e non al Tribunale delle imprese la competenza in caso di contestuale impugnazione sia dell’espulsione dalla cooperativa di un socio lavoratore che del suo conseguente licenziamento, ove intimato anche per motivi diversi dallo scioglimento del rapporto sociale.
Commento
In una controversia promossa da due socie-lavoratrici di una cooperativa per impugnare sia la loro espulsione dalla società sia il licenziamento motivato anche da ragioni diverse dal venir meno del rapporto sociale, la Corte ha precisato che la competenza del Tribunale delle imprese sussiste quando la causa abbia ad oggetto unicamente la prestazione mutualistica e quindi quando venga impugnata unicamente l’espulsione sociale (espulsione che comporta automaticamente anche la cessazione del rapporto di lavoro). Ove invece, come nel caso di specie, l’impugnazione riguardi anche il licenziamento, in quanto intimato anche per una causa autonoma rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, si verifica un caso di connessione dei due procedimenti, ambedue di competenza del giudice del lavoro, a norma del 3° comma dell’art. 40 c.p.c..
Sezione: processuale