Solo la consulenza medico-legale può vincere il certificato medico
Corte di Cassazione, ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738
Un lavoratore era stato licenziato per aver simulato uno stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) al fine di sottrarsi alle nuove mansioni; la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento valorizzando una serie di elementi presuntivi (certificato proveniente da semplice medico generico e contenete diagnosi superficiali, mancata adesione del dipendente a percorsi terapeutici, contrarietà alle mansioni). La Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, ricordando che: (i) l’onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro e può essere assolto anche mediante presunzioni; (ii) tuttavia queste devono essere gravi, precise e concordanti e non possono risolversi in una sostanziale inversione dell’onere probatorio; (iii) nel caso in esame, il rilascio di un certificato attestante la malattia, sia pure proveniente da un medico generico, costituisce elemento di significativa valenza probatoria, superabile solo attraverso specifici accertamenti medico-legali, viceversa non effettuati dalla Corte territoriale, che si è limitata a un’apodittica sostituzione del proprio giudizio a quello del medico, con alterazione delle regole sull’onere della prova.