Sull’accertamento del diritto all’indennità radiologica

29 Aprile 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 29 aprile 2025, n. 11310

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio in cui alcuni infermieri strumentisti addetti a una sala operatoria in zona classificata “controllata” avevano chiesto il riconoscimento dell’indennità rischio radiologico e il connesso congedo aggiuntivo, negati dalla Commissione di valutazione del rischio radiologico, la Cassazione, confermando l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti, afferma che: (i) la decisione della Commissione interna non ha valore costitutivo e non impedisce al giudice del lavoro l’accertamento dei presupposti dei relativi diritti; (ii) presupposti che i ricorrenti devono provare e che consistono nello svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata oppure nell’assorbimento annuo in determinate dosi delle radiazioni che la stessa comporta; (iii) la prova dell’esposizione qualificata può essere fornita anche tramite c.t.u., ammissibile anche d’ufficio con decisione incensurabile se sostenuta dalla necessità di risolvere questioni comportanti specifiche conoscenze tecniche; (iv) nello svolgimento dell’incarico, il CTU, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, può accertare tutti i fatti (salvo quelli principali di cui sono onerate le parti) necessari per rispondere ai quesiti postigli.