Sulle prove nuove in appello

11 Novembre 2025

Corte di cassazione, ordinanza 11 novembre 2025 n. 29741

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio in cui un bancario aveva ottenuto dalla Corte d’appello il riconoscimento di una qualifica superiore, la Cassazione, respingendo il ricorso della banca, ricorda tra l’altro alcune regole in materia di ammissione di prove nuove in appello, affermando anzitutto che nel rito del lavoro la maggiore pregnanza del fine di ricerca della verità consente ex art. 437, 2° comma c.p.c. il deposito di documenti non prodotti in primo grado, ammissibili anche d’ufficio, ove ritenuti indispensabili per la decisione per la loro idoneità a superare l’incertezza sui fatti costitutivi, purché questi ultimi siano stati allegati fin dall’atto introduttivo del giudizio e sempre che sussistano in proposito significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori legittimamente acquisiti in primo grado. La decisione ribadisce inoltre che l’indicato potere d’ufficio del giudice riguarda ogni mezzo di prova (salvo il giuramento decisorio), anche una testimonianza, sempre se esistano agli atti di causa “piste probatorie” che lo consentano.