Trasferimento illegittimo e risarcimento spese per uso auto propria: onere della prova
Corte di Cassazione, ordinanza 10 luglio 2025, n. 18903
Nel giudizio in cui un lavoratore aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti da un trasferimento dichiarato nullo, tra cui le spese per l’uso e l’usura della propria autovettura nel recarsi nel luogo del trasferimento per molti anni, la Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore contro il rigetto di quest’ultima domanda, motivato dalla considerazione che il dipendente non aveva dimostrato, ex art. 1227, 2° comma c.c., la necessità dell’utilizzo del mezzo proprio per recarsi al lavoro, rileva che la Corte d’appello ha errato nel gravare del relativo onere probatorio il lavoratore: ai sensi dell’art. 1227, co. 2, c.c., spetta infatti al datore-danneggiante provare che il danno avrebbe potuto essere evitato con l’uso della normale diligenza.