Tribunale di Bergamo, 14 luglio 2017
Dopo la legge Fornero la prescrizione decorre per tutti i lavoratori dal momento della cessazione del rapporto. Il carattere (non) assorbibile di un emolumento va accertato anche in relazione al comportamento delle parti nella gestione del rapporto.
Il lavoratore ricorrente chiede il riconoscimento di crediti retributivi maturati per effetto della prassi aziendale di calcolare lo stipendio sulla base delle ore lavorate, e non con il criterio contrattuale della “mensilizzazione”. Il Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione alla luce del venire meno della garanzia di stabilità, per effetto delle recenti riforme della disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo, dichiara il superminimo erogato dalla società come non assorbibile: tale caratteristica, che in linea generale deve essere provata dal lavoratore, si può dedurre non soltanto da espresse previsioni contrattuali, ma anche dal comportamento tenuto nella gestione del rapporto di lavoro, e in particolare dal fatto che nel corso del tempo quello specifico emolumento non era mai stato assorbito, in relazione agli aumenti dei minimi contrattuali.