Tribunale di Bolzano, 26 febbraio 2016
La decorrenza del termine di decadenza di due anni per azionare la responsabilità solidale del committente è validamente interrotta dalla richiesta di pagamento inoltrata dall’avvocato, anche in assenza di procura scritta
Il giudice di Bolzano interviene sui requisiti necessari per la valida interruzione della decorrenza del termine decadenziale previsto dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, chiarendo che non è necessario il deposito del ricorso, essendo sufficiente un atto stragiudiziale, rivolto nei confronti del committente. Non rileva nemmeno l’assenza di procura scritta, poiché l’atto di richiesta di assolvimento del debito proveniente da un avvocato non ha natura negoziale, e pertanto non soggiace alla disciplina dell’art. 1392 c.c. Nel caso di specie il Tribunale riconosce la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, ordinando la preventiva escussione del credito presso quest’ultimo, come oggi previsto dal citato art. 29.