Tribunale di Milano, 10 febbraio 2016
10 Febbraio 2016
Il litisconsorzio tra committente e appaltatore è processuale, non vale se l’appaltatore è fallito.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
Il Tribunale di Milano consolida la lettura dell’art. 29 comma 2, d.lgs 276/2003 secondo la quale il lavoratore che chiede il pagamento di differenze retributive derivanti dalle prestazioni svolte nell’ambito di un appalto può agire anche nei confronti della sola impresa committente, quando l’appaltatore sia soggetto a una procedura concorsuale: infatti “il fallimento di uno dei soggetti coinvolti nella filiera dell’appalto determina una scissione del vincolo processuale”, impedendo la pronuncia di una condanna nei suoi confronti, ma rendendo comunque possibile l’azione verso il committente solidalmente responsabile.