Tribunale di Napoli, 27 giugno 2017

27 Giugno 2017

Prima pronuncia sull’insussistenza del fatto “direttamente dimostrata in giudizio”, nella disciplina del Jobs Act: basta che si accertata tale insussistenza per accedere alla reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il giudice, dopo aver dichiarato illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente (che in realtà era stato invitato ad astenersi e che aveva comunicato la propria disponibilità alla ripresa del servizio), si sofferma sull’interpretazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 il quale, come è noto, prevede che nel caso di licenziamento per motivi disciplinari la reintegrazione possa essere disposta “Esclusivamente nelle ipotesi (…) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. Ad avviso del giudicante, la norma prevede che sia applicata la tutela indennitaria nel caso in cui la prova del fatto sia equivoca o contradditoria, mentre il lavoratore ha accesso alla tutela reintegratoria ogni qual volta risulti dimostrata l’insussistenza del fatto, anche se ciò avviene con una prova indiretta, ovvero tramite ragionamenti logico deduttivi. In altre parole, afferma il Giudice, l’espressione “direttamente” utilizzata dal legislatore non può significare che la prova indiretta offra minore certezza di quella diretta.