Tribunale di Napoli Nord, 6 febbraio 2023
La testimonianza indiretta non è idonea a provare il fatto al centro della contestazione disciplinare.
Il Tribunale respinge l’opposizione presentata dalla Società datrice di lavoro nel contesto di un processo avviato con il c.d. “rito Fornero” e conferma l’illegittimità del licenziamento disciplinare subito da un lavoratore. Il Giudice partenopeo ha ritenuto che la testimonianza resa dall’unico teste escusso non fosse idonea a provare il fatto al centro della contestazione disciplinare, un diverbio sfociato in aggressione fisica, in quanto il teste aveva riferito di essere a conoscenza dei fatti soltanto tramite il resoconto del lavoratore che si affermava vittima della supposta aggressione. Di conseguenza, non risultando assolto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro in merito alla giusta causa di recesso, viene confermato il diritto alla reintegrazione del lavoratore.