Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, 7 febbraio 2020
Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui prevede che il giudice “possa” e non “debba” disporre la reintegrazione in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale del 7° comma dell’art. 18 della legge 300/1970, nella versione modificata dalla legge 92/2012, laddove rimette al giudizio discrezionale del giudice la scelta della tutela applicabile in caso di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. Il Giudice ritiene che la disposizione integri una disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., rispetto alla tutela reintegratoria imposta all’organo giudicante dal 4° comma del medesimo articolo nell’ipotesi di “insussistenza” della giusta causa o del g.m.s.. Tale previsione lascerebbe peraltro spazio a condotte elusive del datore di lavori, il quale sarebbe spinto ad effettuare un fittizio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anziché per motivi soggettivi, confidando nella non perentorietà della tutela reintegratoria.
Il Tribunale ravvisa altresì un contrasto con l’art. 41 Cost., laddove tale norma consente al giudice di surrogarsi nei poteri imprenditoriali del datore di lavoro, decidendo se disporre la reintegrazione o confermare l’atto espulsivo, nonché con gli artt. 24 e 111 Cost.