Tribunale di Tivoli, 16 maggio 2016

16 Maggio 2016

La competenza territoriale nelle controversie di lavoro riguardanti i lavoratori parasubordinati segue il domicilio, inteso come centro di interessi, che non necessariamente coincide con la residenza anagrafica

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame una società propone ricorso nei confronti di un ex collaboratore a progetto, accusato di concorrenza sleale, sottrazione di documenti e sviamento di clientela. Il giudice dichiara la propria incompetenza, in quanto la causa era stata proposta seguendo il criterio della residenza del lavoratore. Tale dato però non rileva, poiché l’art. 413 c.p.c. fa espresso riferimento al concetto di domicilio, che deve intendersi come il centro degli interessi sia economici che affettivi della persona. Alla luce dunque del fatto che il lavoratore si era trasferito a Milano (come dimostrato dal contratto di affitto e dalle utenze), e lavorava per una società la cui sede è situata in Lecco, viene dichiarata la competenza territoriale del Foro di Milano. – PROCESSUALE