Tribunale di Torino, 30 gennaio 2016 (ordinanza)

30 Gennaio 2016

Rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della nuova disciplina delle spese giudiziali: impedire al giudice di compensare le spese (oltre le tre ipotesi eccezionali oggi previste) limita il diritto di azione per la difesa dei propri diritti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il giudice del lavoro di Torino rinvia alla Consulta una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 92 del c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma del 2014. Secondo tale norma la compensazione delle spese di lite del giudizio è possibile solo in tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione proposta, o mutamento negli orientamenti giurisprudenziali. Il giudice remittente si chiede se questa restrizione sia conforme ai principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, o se invece l’elevato rischio di pagamento delle spese processuali che ne deriva non abbia l’effetto distorsivo di disincentivare la tutela giudiziale di una legittima pretesa.