Buono pasto: il beneficio spetta anche al personale turnista impossibilitato a fruire della mensa

2 Giugno 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 2 giugno 2026, n. 17462

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di una vicenda relativa a un infermiere che aveva chiesto il riconoscimento del buono pasto per i turni superiori a sei ore consecutive, deducendo l’impossibilità di fruire del servizio mensa per la chiusura della struttura nel turno serale e per esigenze di servizio negli altri turni, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto è collegato alla pausa spettante dopo almeno sei ore di lavoro e sussiste anche per il personale turnista quando l’organizzazione del servizio impedisca in concreto la fruizione della mensa.